Delega di funzioni, anche nelle imprese di “consistenti dimensioniâ€? può essere orale

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Cassazione penale, sentenza n. 7875 del 4 marzo 2022 (udienza del 21 gennaio 2022 – riferimenti normativi: articolo 5, lettera c), della legge 283/1962)

Anche nelle imprese di consistenti dimensioni può essere conferita delega orale a un soggetto diverso dal rappresentante legale nell’ambito della sicurezza alimentare dei prodotti venduti.
Nel caso in cui il giudice infligga una pena che si discosti in maniera significativa dal minimo edittale, deve darne adeguata motivazione.

Per una volta, la sentenza in oggetto merita di essere riportata non per le argomentazioni di diritto penale-alimentare, quanto per l’espressione di principi di carattere organizzativo, che servono a traguardare la responsabilità del rappresentante legale dell’azienda alimentare, e di graduazione della pena in relazione al caso concreto oggetto del giudizio. Infatti, il ricorso della difesa avverso la condanna dell’imputato non ha contestato la qualificazione del fatto (commercializzazione di alimenti con cariche microbiche superiori ai limiti ammissibili) quanto l’addebito di responsabilità e, in subordine, la quantificazione della pena.
Come altre volte è stato ricordato, in materia di reati alimentari non sono disciplinate le modalità di conferimento della delega a terzi, il cui rispetto soltanto le attribuisce validità in modo da trasferire (fino a un certo punto) la responsabilità di eventuali infrazioni dal delegante al delegato, come viceversa stabilito nella materia dell’igiene e della sicurezza sul lavoro. Ciò ha determinato nel tempo interpretazioni giurisprudenziali disomogenee.
Talvolta si è affermato che nelle aziende di significative dimensioni non occorre un’esplicita delega, in quanto l’organizzazione stessa dell’attività comporta una ripartizione di compiti e competenze. Talaltra si è richiesto, invece, che esista una delega espressa, pretesa di volta in volta come derivante da un atto scritto o anche solo conferita oralmente. Infine, si è anche proposto una sorta di decalogo dei requisiti della delega affinché sia valida e operante, modellati per analogia su quelli stabiliti dalla normativa lavoristica.
Nel nostro caso, la Corte ha aderito all’interpretazione più “liberale” propria della giurisprudenza più recente, anche per le imprese di “consistenti dimensioni”, ammettendo che la delega possa essere orale. Se ne fa, allora, una questione di prova visto che, in mancanza di un atto scritto di data certa, il conferimento dello specifico incarico deve essere provato in qualche altro modo. Ciò avviene normalmente per testimoni ovvero eventualmente per via di documenti che indirettamente ne confermino l’esistenza. In questo caso, la Cassazione ha avallato la valorizzazione di un indizio contrario fatta dal Tribunale, ossia il fatto che al presunto delegato (una dipendente dell’azienda) era assegnata una retribuzione ritenuta non compatibile, in quanto troppo bassa, con l’assunzione dei compiti e della responsabilità che la delega avrebbe comportato.
L’altro principio affermato – o meglio confermato – dalla sentenza è che mentre il giudice non è obbligato ad una specifica motivazione quando scelga di irrogare una pena vicina ai minimi “edittali” (cioè previsti dalla disposizione incriminatrice), vi è tenuto quando essa se ne allontani in maniera significativa. Nel nostro caso, l’imputato era stato condannato a pagare un’ammenda di 10.000 euro, a fronte di un minimo di 309 euro. È pur vero che il massimo dell’ammenda è per la fattispecie contestata di 30.897 euro e che essa è alternativa alla pena dell’arresto fino a un anno. Cionondimeno, avendo il giudice preferito la pena pecuniaria, avrebbe comunque dovuto spiegare le ragioni della sua concreta quantificazione.

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