?in pratica l?unico ?sopravvissuto? del drappello di reati (in gran parte ormai depenalizzati) partorito dal legislatore del 1962/63 in materia di tutela della qualit? igienica (ma non solo) degli alimenti e delle bevande.
Parliamo dell?art. 5 della legge n. 283 del 30 aprile 1962, poi integrata e corretta (proprio sul piano sanzionatorio peraltro) dalla legge n. 441 del 26 febbraio 1963.
In realt?, ? improprio definirlo ?unico sopravvissuto?, in quanto altre ipotesi di reato sono contemplate pure dall?art. 6 della stessa legge: art. 6 le cui disposizioni contengono anche le sanzioni penali per gli illeciti contravvenzionali delineati nell?art. 5.
Un quadro sanzionatorio, questo, che peraltro si completa ancora con le disposizioni dell?art. 12 bis e le sue sanzioni accessorie rispetto a quelle principali dell?art. 6; nonch? con quelle dell?art. 12, che estendono all?importatore (non produttore) di alimenti e bevande le stesse responsabilit? che gli articoli 5 e 6 ipotizzano di regola a carico del fabbricante.
Ultima roccaforte penale questa degli artt. 5 e 6 della legge n. 283/1962 e pure di modesto spessore, data la natura contravvenzionale dei suoi reati, ma non per questo (o forse proprio per questo) di non secondaria importanza nello scenario sanzionatorio per le anomalie igieniche (e non solo) di alimenti e bevande.
Peraltro, ci coglie il sospetto che proprio la natura contravvenzionale dei reati in questione possa spingere con maggiore facilit? gli organi del controllo ufficiale italiano ad inoltrare notizia di reato alle Procure della Repubblica per ipotesi di violazione alle norme dell?art. 5 (e 6) della legge 283/1962, non dovendosi per tali reati dimostrare la malafede (il dolo, cio?) nella condotta dell?operatore alimentare, ma bastando anche la semplice ?colpa professionale? per fondarne la responsabilit? legale e quindi giudiziaria.
Sbaglierebbe per? chi pensasse che questo ricorso frequente, e forse anche pi? che frequente, alle suddette ipotesi di reato abbia definitivamente chiarito tutti i possibili nodi interpretativi relativi a quelle ormai ?mature? norme penali e che la giurisprudenza sviluppatasi al riguardo sia pacificamente condivisa e condivisibile.
In realt? ancora non ? cos?.
Non ? cos? per alcuni profili strutturali, ovvero di impostazione generale delle varie fattispecie di reato ipotizzate in quei due articoli, e non lo ? neppure per alcuni profili di merito di talune di quelle fattispecie.

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