Zafferano, obbligatoria dal 2025 l’indicazione dell’origine in etichetta

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Per lo zafferano in pistilli o in polvere, preimballato e destinato alla vendita al dettaglio è obbligatoria l’indicazione dell’origine della materia prima a …

Il regolamento (UE) 1308/2013, che istituisce un’Organizzazione Comune dei Mercati agricoli (Ocm Unica), disciplina, fra gli altri, anche il settore dei prodotti ortofrutticoli, nel quale sono ricomprese tutte le merci elencate nella tabella di cui all’allegato I, parte IX del medesimo regolamento.
All’interno della suddetta tabella si rinviene – per quanto qui rileva – il prodotto “zafferano” di cui al codice di nomenclatura combinata 0910 20, corrispondente, come precisato dall’allegato I del regolamento (CEE) 2658/87, sia allo zafferano “non tritato né polverizzato” (NC 0910 20 10), sia allo zafferano “tritato o polverizzato” (NC 0910 20 90).
Ne consegue, ad avviso di chi scrive, che lo zafferano in pistilli e quello in polvere indicati nel quesito, preimballati e destinati alla vendita al dettaglio, devono ritenersi, entrambi, soggetti alle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) 1308/2013 per il settore dei prodotti ortofrutticoli.
Nell’ambito di tali previsioni, in particolare, assumono rilievo due regole fondamentali:

• da un lato, l’articolo 75, paragrafo 1, lettera b), che assoggetta i prodotti ortofrutticoli alle norme di commercializzazione adottate dalla Commissione;
• d’altro lato, l’articolo 76, paragrafo 1, con cui si prevede che, in ogni caso, i prodotti ortofrutticoli, ove destinati alla vendita al consumatore come prodotti freschi (non trasformati), possano essere commercializzati soltanto se di qualità sana, leale e mercantile e se venga indicato il loro Paese di origine.

Fermo restando tale quadro normativo generale, sino ad oggi lo zafferano, a ben vedere, ha sempre beneficiato di una dispensa dalle norme di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, incluso l’obbligo di informazione sul Paese di origine. Ciò, grazie alle disposizioni di dettaglio contenute nel regolamento di esecuzione (UE) 543/2011, il cui articolo 4, paragrafo 6 prevede un’espressa deroga nei confronti di questa spezia e di altri specifici prodotti.
Il regime applicabile allo zafferano è destinato, però, a mutare per effetto del regolamento delegato (UE) 2023/2429, che sostituirà il regolamento di esecuzione (UE) 543/2011 a partire dal 1° gennaio 2025.
Il nuovo testo normativo, difatti, all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), pur confermando in linea di principio l’esenzione dello zafferano dalle norme di commercializzazione del settore ortofrutticolo, prevede ora esplicitamente l’applicazione, nei suoi confronti, dell’obbligo di indicazione del Paese di origine di cui all’articolo 76 del regolamento (UE) 1308/2013, già precedentemente citato.
Ad ogni modo, come accennato, il regolamento delegato (UE) 2023/2429 ha posticipato la propria entrata in applicazione al 1° gennaio 2025, per concedere agli operatori il tempo necessario ad adeguarsi alle modifiche introdotte. Sino ad allora, pertanto, lo zafferano potrà continuare ad essere venduto in conformità alle norme oggi vigenti, anche al fine di smaltire le scorte esistenti.
A seguito di tale termine, invece, non essendo contemplate ulteriori disposizioni transitorie, deve ritenersi che la commercializzazione della spezia sarà possibile solo se accompagnata dall’indicazione del Paese di origine, salvo, ovviamente, qualora ricorra una delle altre specifiche ipotesi di esonero di cui all’articolo 5 del regolamento1.

NOTE:

1 Al riguardo, si evidenzia che, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a) del regolamento delegato (UE) 2029/2429, non sono soggetti all’obbligo di conformità alle norme di commercializzazione i prodotti seguenti:

i) i prodotti che sono chiaramente contrassegnati con la dicitura «destinati alla trasformazione» o «destinati all’alimentazione animale» o qualsiasi altra dicitura equivalente e che sono:
– destinati alla trasformazione industriale, o
– presentati per la vendita al minuto al consumatore per il fabbisogno personale e destinati alla trasformazione, o
– destinati alla preparazione dei prodotti di cui alla lettera b), punto xvii), del presente paragrafo, o
– destinati all’alimentazione animale o ad altri usi non alimentari;
ii) i prodotti venduti dal produttore direttamente al consumatore per il fabbisogno personale nella loro azienda o, all’interno di una determinata zona di produzione definita dall’autorità competente:
– su un mercato locale in un luogo riservato soltanto ai produttori, o
– mediante consegna diretta;
iii) i prodotti commercializzati come germogli commestibili;
iv) i prodotti di una determinata regione venduti al minuto in tale regione in caso di consumo locale tradizionale consolidato o in casi eccezionali e debitamente giustificati.

In base alla successiva lettera c) del paragrafo 1, inoltre, in caso di donazione, i prodotti devono essere conformi alla norma di commercializzazione generale, tranne per quanto riguarda le disposizioni in materia di marcatura, a condizione che siano chiaramente contrassegnati con la dicitura «destinato alla donazione» o con una marcatura equivalente.
Infine, secondo quanto previsto dal paragrafo 2, i prodotti seguenti non sono soggetti all’obbligo di conformità alle norme di commercializzazione all’interno di una determinata zona di produzione definita dallo Stato membro interessato, anche nel caso in cui tale zona di produzione sia una zona transnazionale definita dagli Stati membri interessati:

a) i prodotti venduti o consegnati dal produttore a centri di condizionamento e di imballaggio o a centri di deposito, oppure avviati dall’azienda del produttore verso tali centri;
b) i prodotti avviati da centri di deposito verso centri di condizionamento e di imballaggio;
c) i prodotti originari dell’UE che non sono conformi alle norme di commercializzazione a causa di una circostanza di “forza maggiore” che consente agli Stati membri di decidere che i prodotti possono essere commercializzati nel loro territorio alle condizioni da essi specificate.

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