Birra, l’indicazione del codice di accisa e della sede dello stabilimento di produzione non sono sovrapponibili

Condividi

In merito all’”obbligo” di indicare la sede dello stabilimento di produzione o confezionamento, sull’etichetta di una birra si può riportare il codice di …

No, non è possibile perché le norme che stabiliscono l’indicazione del codice di accisa e quella della sede dello stabilimento di produzione o confezionamento hanno finalità diverse e, pertanto, non possono essere considerate alternative.

L’indicazione della sede dello stabilimento di produzione o confezionamento non figura nell’elenco delle informazioni da fornire al consumatore richieste dall’articolo 9 del regolamento (UE) 1169/2011 e non è quindi una misura obbligatoria comunitaria.

Le autorità italiane, tuttavia, hanno imposto, col decreto legislativo 145/2017, l’obbligo di indicare tale menzione nell’etichettatura dei prodotti alimentari, birra compresa, senza seguire l’iter procedurale prescritto dall’articolo 45 del regolamento (UE) 1169/2011. Ciò ha reso inefficace tale norma (si veda al riguardo anche l’ordinanza del 3 gennaio 2019 del Tribunale di Roma, XVIII Sezione civile), che è inapplicabile. La Corte di Giustizia, infatti, ha dichiarato che la mancata notifica, allo stato di progetto, dei provvedimenti nazionali (compresi i disegni e le proposte di legge) rende inefficaci e non opponibili a terzi detti provvedimenti.

L’indicazione del codice di accisa, invece, è una misura nazionale, di natura diversa da quelle richieste per l’informazione del consumatore.

In conclusione, l’indicazione del codice di accisa è obbligatoria in Italia per la finalità sopraindicata, mentre quella della sede dello stabilimento di produzione o confezionamento rimane una indicazione volontaria, che deve essere conforme a quanto prescritto all’articolo 7 del regolamento (UE) 1169/2011.

Ti potrebbero interessare