L’esenzione riguarda tutta la produzione artigianale, ottenuta in piccola quantità e venduta in ambito locale.
Il prodotto sfuso è esonerato in quanto nulla è stato espressamente prescritto dal decreto legislativo 231/2017, mentre per i prodotti preconfezionati occorre riferirsi all’allegato V del regolamento (UE) 1169/2011, che ne prevede l’esenzione dall’obbligo.
Il principio è comunitario, mentre le modalità di applicazione sono state dettate dalla circolare ministeriale citata nel quesito. Già precedentemente, però, un intervento al riguardo fu operato dalla Conferenza permanente tra Stato, Regioni e Province autonome del 29 aprile 2010 (vedi la Gazzetta ufficiale n. 121 del 26 maggio 2010) che, nel proprio accordo, così definisce le strutture di vendite a livello locale: «Il livello locale viene identificato nel territorio della Provincia in cui insiste l’azienda e nel territorio delle Province contermini; ciò al fine di non penalizzare le aziende che dovessero trovarsi al confine di un’unità territoriale e che sarebbero, quindi, naturalmente portate a vendere i propri prodotti anche nel territorio amministrativo confinante».
Stando così le cose, ritengo che l’esenzione dall’obbligo della dichiarazione nutrizionale sussista per la produzione artigianale commercializzata in ambito locale.
