Recupero delle eccedenze alimentari

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Cosa deve fare una ditta che prepara pasti per le mense scolastiche per poter cedere gratuitamente i propri avanzi a persone indigenti? Deve rivolgersi ad un …

In Italia, la disciplina sulla ridistribuzione delle eccedenze alimentari riguarda esclusivamente la filiera di recupero incentrata sulle organizzazioni caritative, chiamate a svolgere il ruolo di intermediarie tra gli operatori del settore alimentare (Osa) e i destinatari finali dei beni.

Il quadro di riferimento è fornito dalla legge 166/2016 (la cosiddetta “Legge Gadda”), la quale – per l’appunto – si occupa della cessione di alimenti effettuata dall’Osa “donante” a favore dei seguenti soggetti “donatari”: «enti pubblici e enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d’interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, compresi gli enti del Terzo Settore» (articolo 2, comma 1, lettera b). Gli enti “donatari”, quindi, ritirano dagli Osa le eccedenze alimentari, che hanno poi l’obbligo di destinare, sempre in forma gratuita, prioritariamente a favore delle persone indigenti (articolo 3).

Al fine di promuovere tale sistema di recupero, la Legge Gadda prevede un’ampia serie di misure, che comprende: campagne di comunicazione, semplificazioni amministrative e documentali, deroghe agli obblighi di etichettatura, agevolazioni fiscali e finanziamenti pubblici.

Al di fuori del quadro normativo sopra delineato, ad avviso di chi scrive restano comunque consentite anche altre forme di recupero delle eccedenze alimentari, senza intermediazione delle organizzazioni caritative.

In particolare, come indicato nel quesito, per l’Osa che gestisce servizi di ristorazione scolastica dovrebbe ritenersi possibile sia cedere direttamente i beni ai destinatari finali, sia avvalersi del supporto delle amministrazioni comunali interessate (previa stipula di un’apposita convenzione).

Resta fermo che, per poter ridistribuire i prodotti alimentari, analogamente ad ogni altra immissione di alimenti sul mercato, l’Osa dovrà farsi carico di garantire l’idoneità degli stessi al consumo umano e la conformità a tutti i requisiti di sicurezza alimentare, nonché agli obblighi in materia di informazioni ai consumatori.

Esemplificativamente, dovrà essere garantito un adeguato magazzinaggio degli alimenti refrigerati ai fini del mantenimento della catena del freddo e dovranno essere regolarizzati eventuali errori di etichettatura; gli alimenti non potranno essere ceduti successivamente alla data di scadenza riportata nell’etichettatura (a meno tale data non venga prolungata dall’Osa prima della sua decorrenza, alle condizioni indicate dal Ministero della Salute nella nota n. 12957 del 9 aprile 2020); rimane invece possibile la consegna dell’alimento dopo il suo termine minimo di conservazione, ove in concreto il prodotto non sia valutato come “a rischio”.

Dovranno, inoltre, essere aggiornate le procedure di autocontrollo, al fine di coprire anche le attività di recupero e donazione delle eccedenze fino al momento della loro cessione.
Per agevolare l’adeguamento agli obblighi in materia di igiene e sicurezza alimentare, si segnala che, nel 2015, Caritas Italiana e Fondazione Banco Alimentare hanno realizzato un Manuale di Buone prassi operative per il recupero, la raccolta e la distribuzione di cibo ai fini di solidarietà sociale (successivamente validato dal Ministero), il quale, pur riguardando specificamente le operazioni svolte dalle organizzazioni caritative, potrebbe rappresentare un utile riferimento anche per quegli Osa che intendessero distribuire direttamente le proprie eccedenze alimentari.

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