Un operatore esercente il commercio al dettaglio (la Scia presentata fa riferimento a “Lavorazione e trasformazione di prodotti della pesca in impianti non riconosciuti funzionalmente annessi ad esercizi di vendita contigui o meno ad essi”) può, senza necessità di richiedere il riconoscimento ai sensi del regolamento (CE) 853/2004, vendere ad altri operatori, a livello di vendita al dettaglio, i prodotti elaborati (tagliati) all’interno del proprio esercizio, a condizione che tale fornitura costituisca un’attività «marginale, localizzata e ristretta» (articolo 1, paragrafo 5, lettera b.ii, del regolamento (CE) 853/2004). I tre termini vengono ripresi e spiegati nelle “Note esplicative di talune disposizioni in materia di flessibilità contenute nel “Pacchetto Igiene” della Commissione UE:
· per attività “localizzata” si intende che gli alimenti sono destinati unicamente al mercato locale (definito in Italia come la Provincia dove è stabilito l’esercizio e le Provincie contermini);
· un’attività è “marginale” se rappresenta solo una modesta parte del fatturato dell’esercizio o se è l’attività commerciale principale dell’esercizio, ma rappresenta una piccola quantità di alimenti in termini assoluti;
· per attività “ristretta” si intende la fornitura limitata soltanto ad alcuni tipi di prodotti o di esercizi (per esempio, solo ad alcuni ristoranti).
Qualora ricorrano tutte le condizioni sopra riportate, l’azienda può operare anche in assenza del riconoscimento (autorizzazione) comunitario.
Il porre un alimento sottovuoto sicuramente lo protegge dalle possibili contaminazioni crociate con altri alimenti posti nello stesso frigorifero. Non è chiaro, peraltro, se la richiesta degli organi di controllo sia finalizzata a prevenire questo rischio o, per esempio, a garantire temperature diverse per alimenti che abbiano diverse esigenze sotto tale aspetto. In linea di massima, è responsabilità dell’operatore del settore alimentare (Osa) adottare le misure atte a prevenire che i prodotti da lui lavorati, trasformati, conservati e commercializzati possano costituire un rischio per i consumatori. Le scelte adottate (per esempio, stoccaggio separato o nello stesso frigorifero) dovranno quindi essere adeguatamente giustificate all’autorità di controllo, il cui compito è quello di accertare che, nelle condizioni e a seguito delle procedure adottate dall’Osa, l’alimento in questione non comporti rischi per il consumatore.
Le modalità di smaltimento degli imballaggi (i cartoni) sono dettate a livello locale dall’ente preposto alla raccolta e smaltimento/riciclo di tali materiali. È quindi opportuno che, per questo aspetto, ci si rivolga all’ente responsabile nell’area dove si trova la propria attività.
Il posizionamento dell’alimento in un involucro sottovuoto presso l’esercizio di vendita al dettaglio per la cessione diretta al consumatore (si evita appositamente di parlare di “confezionamento”) non richiede un’autorizzazione particolare. Il prodotto così “preincartato” dovrà riportare le indicazioni minime previste nel caso degli alimenti venduti non in confezione originale (articolo 44 del regolamento (UE) 1169/2011 e articolo 19 del decreto legislativo 231/2017).
L’articolo 18 del regolamento (CE) 178/2002 dispone che gli Osa siano in grado di individuare chi abbia fornito loro un alimento, un mangime, un animale destinato alla produzione alimentare o qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime e le imprese alle quali hanno fornito i propri prodotti. A tal fine, gli alimenti o i mangimi che sono immessi sul mercato devono essere adeguatamente etichettati o identificati. L’attribuzione di un lotto ai prodotti è quindi funzionale ad assicurarne la rintracciabilità. Il regolamento non dispone, peraltro, quale metodo debba essere applicato, lasciando tale scelta all’Osa. L’indicazione nei documenti commerciali del numero di lotto è sicuramente un metodo molto pratico, ma l’Osa può scegliere di applicare metodi o strumenti diversi.
