Quando si applicano contestualmente norme comunitarie e norme nazionali, si crea solo disordine e non si garantisce la dovuta chiarezza al consumatore. La normativa italiana relativa all’indicazione in etichetta dell’origine del latte è stata studiata a scopo protezionistico, mentre il regolamento di esecuzione (UE) 2018/775 è stato elaborato per garantire l’informazione al consumatore sull’origine di un prodotto: sono due filosofie completamente diverse.
Ad ogni modo, oggi, in materia, occorre fare riferimento al regolamento di esecuzione (UE) 2018/775.
Poiché il formaggio è prodotto in Italia con latte proveniente da altri Paesi UE, occorre darne informazione al consumatore. In che modo? Ricorre la condizione di cui al paragrafo 3 dell’articolo 26 del regolamento (UE) 1169/2011 e, pertanto, è necessario indicare l’origine sia del latte sia del formaggio. Le modalità da seguire sono quelle indicate dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/775.
Considerato che generalmente nella lista degli ingredienti dei formaggi vengono indicati latte, sale e caglio, alla parola “latte” deve essere aggiunta la relativa origine secondo le modalità prescritte dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/775. Il modo più semplice è indicare “latte UE” nella lista degli ingredienti.
