Covid-19. “Fase 2” e attività di somministrazione

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Alla luce del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, è possibile l’apertura per solo asporto di attività artigianali …

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 ha aggiornato la disciplina d’urgenza per il contenimento del contagio Covid-19, introducendo nuove misure temporanee, destinate a trovare applicazione dal 4 al 17 maggio 2020.
In particolare, per quanto concerne le attività di somministrazione (fra cui bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie e simili), l’articolo 1, lettera aa) del decreto ne dispone in via generale la sospensione.
Viene, tuttavia, consentito lo svolgimento di servizi di mensa e catering continuativo su base contrattuale, nonché l’attività di ristorazione con consegna a domicilio e di ristorazione con asporto.
Tali attività dovranno essere svolte nel rispetto delle pertinenti norme igienico-sanitarie e garantendo in ogni caso la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
Lo stesso articolo 1, alle lettere aa) e dd), formula, inoltre, le seguenti prescrizioni:

· divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;
· obbligo di garantire l’ingresso dei clienti in modo dilazionato e di impedire la loro sosta all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto.

Viene, infine, raccomandata l’applicazione delle misure operative di cui all’allegato 5, di seguito riportate:

· mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
· garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell’orario di apertura;
· garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d’aria;
· ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento;
· utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale;
· uso dei guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande;
· accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l’accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita;
· informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

La normativa innanzi richiamata non prevede, invece, ad oggi alcun obbligo di previa prenotazione da parte dei clienti, i quali potranno, dunque, recarsi direttamente nel locale per selezionare i prodotti esposti (con le adeguate protezioni) nei banchi di vendita.
Resta ovviamente ferma la possibilità che le singole Regioni e Province autonome introducano misure di contenimento più restrittive rispetto a quelle statali, come ammesso dall’articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020.
Esemplificativamente, lo scorso 28 aprile la Provincia Autonoma di Trento ha predisposto apposite Linee guida per le attività di ristorazione che effettuano asporto, con le quali individua ulteriori misure operative di dettaglio, tra cui l’obbligo di prenotazione (telefonica o online) e di concordare un appuntamento per il ritiro.

Si precisa che il parere di cui sopra, conformemente al quesito pervenuto, è stato riferito alla disciplina temporanea prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, che ha regolato la materia sino allo scorso 17 maggio.
A partire dal 18 maggio, la gestione dell’emergenza epidemiologica trova, invece, il suo quadro normativo di riferimento nel decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 2020), e nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020.
Per quanto concerne, nello specifico, le attività oggetto del quesito, l’articolo 1, comma 1, lettera ee), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 consente, in primo luogo, la riapertura di tutti i «servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie)», purché ricorrano le seguenti due condizioni:

· la Regione o Provincia autonoma territorialmente competente deve aver preventivamente accertato la compatibilità tra lo svolgimento di dette attività e l’andamento della situazione epidemiologica;
· devono essere stati adottati protocolli o linee guida per prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; si prevede che tali atti vengano adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, in conformità ai principi stabiliti nei protocolli e nelle linee guida adottati a livello nazionale e, in ogni caso, in coerenza con i criteri elaborati dal Comitato tecnico-scientifico il 15 maggio scorso e riportati nell’allegato 10 del decreto presidenziale.

Al riguardo, si riferisce che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha provveduto all’adozione delle “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive” con atto n. 20/81/CR01/COV19 del 16 maggio 2020, dedicando una specifica sezione anche alle attività di ristorazione.
In secondo luogo, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 conferma che, anche a prescindere dalle due condizioni di cui sopra, rimangono comunque consentite sia la ristorazione con consegna a domicilio, sia la ristorazione con asporto.
L’attività di asporto, in particolare, dovrà svolgersi nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

· mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
· divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali;
· divieto di sostare nelle immediate vicinanze dei locali.

Pertanto, alla luce dei predetti riferimenti normativi, deve ritenersi che le pasticcerie, gelaterie e pizzerie possano riaprire sia per la vendita a domicilio, sia per la vendita da asporto (senza obbligo di preventiva prenotazione), nonché, ove ne ricorrano le condizioni, per la somministrazione con consumo sul posto.
Ciò, fatta salva la vigenza di una diversa disciplina nell’ambito regionale interessato, posto che l’articolo 1, comma 16, del decreto legge 33/2020 autorizza le Regioni e Province autonome ad introdurre deroghe, sia in senso ampliativo che restrittivo, rispetto alle disposizioni statali.

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