Sanzioni e scritti difensivi

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Quanto tempo ha una ditta per capire se il proprio scritto difensivo è stato accolto? Nella fattispecie, lo scritto difensivo contesta un illecito secondo …

Il procedimento finalizzato all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie – comprese le sanzioni previste dal decreto legislativo 193/2007 citato nel quesito – trova la sua disciplina nella legge 689/1981.

Tale normativa, in particolare, all’articolo 15 prevede che le violazioni vengano contestate al trasgressore all’atto di accertamento o, laddove ciò non sia possibile, entro i successivi 90 giorni.

L’interessato può estinguere immediatamente l’obbligazione mediante pagamento di una somma in misura ridotta, ai sensi dell’articolo 16 della legge, da eseguire entro 60 giorni dalla contestazione.

Ove ciò non avvenga, l’organo accertatore trasmette rapporto all’autorità competente all’applicazione delle sanzioni (articolo 17), alla quale l’interessato – entro 30 giorni dalla contestazione – può far pervenire scritti difensivi e documenti, nonché chiedere di essere sentito personalmente (articolo 18).

La stessa autorità competente conclude, quindi, il procedimento conformemente al disposto dell’articolo 18 della legge, emettendo un’ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa o, qualora non ritenga fondata la contestazione, un’ordinanza di archiviazione.

La legge 689/81, tuttavia, non prevede alcun termine di decadenza per l’emissione del provvedimento irrogativo della sanzione, limitandosi a stabilire, all’articolo 28, che il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni si prescrive nel termine di cinque anni, decorrente dal giorno in cui è commesso il fatto.

Peraltro – secondo un orientamento giurisprudenziale consolidatosi a seguito della sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 9591 del 27 aprile 2006 – a tale silenzio legislativo non si può ovviare applicando il termine di 90 giorni per la conclusione dei procedimenti amministrativi, stabilito, in via generale, dall’articolo 2, comma 3, della legge 241/90. La su citata disposizione, infatti, è ritenuta «incompatibile con i procedimenti regolati dalla legge 689/81, che costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso, scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell’interesse dell’incolpato, il rispetto di un termine così breve» (Cassazione civile, Sezione VI, sentenza n. 3949 dell’11 febbraio 2019).

Ne consegue che il procedimento sanzionatorio dovrebbe considerarsi soggetto esclusivamente al rispetto del termine di prescrizione di 5 anni previsto dal citato articolo 28, il cui decorso potrà peraltro essere interrotto – con conseguente decorrenza di un nuovo termine quinquennale – da ogni atto di messa in mora da parte dell’autorità competente, ai sensi dell’articolo 2943 del codice civile.

Al riguardo, tra l’altro, la giurisprudenza ha in più occasioni ribadito che sono idonei ad interrompere la prescrizione sia l’audizione dell’interessato, sia la convocazione di quest’ultimo, sia “ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l’accertamento della violazione e per l’irrogazione della sanzione” (Cassazione civile, Sezione Lavoro, sentenza n. 22388 del 13 settembre 2018).

In conclusione, preso atto della giurisprudenza in materia, ad avviso dello scrivente l’operatore che abbia ricevuto una contestazione ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 193/2007, per conoscere la posizione dell’Amministrazione in merito ai propri scritti difensivi, dovrà attendere l’adozione del provvedimento conclusivo del procedimento, il quale dovrà essergli fatto pervenire, a pena di prescrizione, entro il predetto termine quinquennale.

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