Sia la Scia sia la Nia consistono in una comunicazione con la quale un operatore o un soggetto privato segnala alle diverse autorità competenti l’avvio di una determinata attività.
Trattandosi di una notifica, di per sé non può essere rifiutata dal soggetto ricevente, che può, invece, una volta ricevuta la segnalazione, comunicare che l’attività in oggetto non possiede i requisiti per essere posta in atto.
Nel caso prospettato, l’attività di “home restaurant” si colloca in un’area non ancora definitivamente normata nel nostro Paese. Dal punto di vista igienico-sanitario, il capitolo III dell’allegato II al regolamento (CE) 852/2004 descrive i requisiti generali che devono possedere «i locali utilizzati principalmente come abitazione privata, ma dove gli alimenti sono regolarmente preparati per essere commercializzati»; per cui, sotto questo aspetto, si potrebbe ritenere che i principi fondamentali siano stati stabiliti. A livello nazionale, sono comunque in corso discussioni che vorrebbero portare alla definizione di requisiti più stringenti. Mancano, però, chiare disposizioni sia in materia fiscale sia per quanto riguarda le norme inerenti alla concorrenza e alla sicurezza dei locali, che sono di pertinenza di altre autorità (non sanitarie).
In tale situazione di incertezza, alcuni Comuni pensano di poter rifiutare la Scia, ma, come si è detto, tale prassi non è giustificata.
