Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/775 si applica solo ai prodotti preconfezionati. I prodotti sfusi, infatti, soggiacciono alle disposizioni nazionali, a norma dell’articolo 44 del regolamento (UE) 1169/2011. L’articolo 19 del decreto legislativo 231/2017 non ha previsto nulla circa l’ingrediente primario, per cui è necessario modificare questa norma, se si intende rendere obbligatoria l’indicazione di tale ingrediente nell’etichettatura dei prodotti sfusi.
Ai fini dell’indicazione dell’origine, infine, non si vede difficoltà all’uso della terminologia di cui all’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/775: l’Unione europea va considerata un unico mercato, per cui non v’è bisogno di indicare il nome del Paese.
