Miscele e miscugli,come indicare in etichetta l’ingrediente primario

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Con l’entrata in applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2018/775, come deve essere riportata in etichetta l’indicazione dell’origine dell’ingrediente …

Anzitutto occorre considerare che l’ingrediente primario è costituito da due gruppi di requisiti:

· il primo si trova nella definizione di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera q), del regolamento (UE) 1169/2011;
· il secondo, invece, nell’articolo 26, paragrafi 2 (lettera a), e 3, del medesimo regolamento.

Occorre poi tener presente che l’ingrediente primario non è un’indicazione obbligatoria, in quanto non risulta nella lista di cui all’articolo 9, paragrafo 1, ma un’indicazione volontaria.
Diventa obbligatorio solo in presenza di alcune condizioni.

Questa premessa è necessaria per porre in evidenza le condizioni che rendono un obbligo indicare tale dicitura.

Innanzitutto, viene definito “ingrediente primario” quell’ingrediente che:

· rappresenta almeno il 50% del prodotto finito;
· il consumatore generalmente associa, a prescindere dalla sua quantità, alla denominazione del prodotto.

Il secondo gruppo, poi, ha lo scopo di evitare che vengano fornite al consumatore informazioni ingannevoli sull’origine. Il messaggio potrebbe far pensare, infatti, che l’alimento abbia un differente Paese d’origine o luogo di provenienza.

Si riporta l’esempio di un “Salame Milano prodotto in Belgio”. Poiché si tratta di un salame tipico italiano, è obbligatorio indicare il Paese di origine (Belgio) in quanto il consumatore, in mancanza di tale indicazione, potrebbe considerare italiano il prodotto.

L’altro caso previsto dall’articolo 26, paragrafo 3, stabilisce che, quando il Paese di origine è indicato in etichetta e non è quello dell’ingrediente primario, deve essere indicata sia l’origine di quest’ultimo che quella del prodotto finito. Si prenda, come esempio, l’etichetta di albicocche sciroppate lavorate in Italia, su cui sono indicati il nome e l’indirizzo del produttore italiano, mentre le albicocche provengono dalla Grecia. In questo caso, sull’etichetta occorre indicare, insieme all’indirizzo del produttore, il Paese di origine dell’ingrediente primario, cioè la Grecia.

Vediamo ora il caso di una miscela di ingredienti (il termine mix non è corretto: quello idoneo è “miscela” o “miscuglio”, a seconda che il prodotto sia liquido o solido).

L’indicazione è obbligatoria se gli ingredienti vengono indicati con il loro nome specifico. Se si fa riferimento ad una terminologia generica e non specifica, l’obbligo di indicazione non c’è. Si porta l’esempio dell’indicazione di due ingredienti – latte di mucca 50% e latte di pecora 50% – in un formaggio preconfezionato. Poiché v’è l’obbligo di indicare anche la quantità percentuale dei due ingredienti, occorre riportare anche la loro origine.

Considerato che il consumatore associa il latte di pecora alla denominazione del formaggio, anche se la quantità è inferiore al 50% (ad esempio, 80% di latte di mucca e 20% di latte di pecora), l’origine è indicata pur essendo l’ingrediente inferiore al 50%.

Per evitare di sbagliare occorre valutare quale dei quattro casi suddetti occorre applicare, tenendo presente che l’ingrediente, per essere considerato primario:

· deve essere menzionato col suo nome, seguendo le modalità indicate nell’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/775;
· deve figurare nel rispetto delle condizioni evidenziate.

Detta regola non è applicabile agli alimenti sfusi.

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