Vendita di fave, il consumatore deve essere informato solo se sono sfuse e se la vendita avviene al chiuso

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Il cartello che informa il consumatore della vendita, in un esercizio commerciale, di fave sfuse e/o preconfezionate va esposto solo in presenza di fave fresche sfuse …

Il favismo è un fenomeno diffuso in due regioni: Lazio e Sardegna. In occasione del recepimento della prima direttiva sugli allergeni – la n. 2003/89/CE – vennero fatti dei tentativi per inserire nello schema di decreto legislativo anche le fave, ma non fu possibile trovare una soluzione a riguardo. Il favismo, infatti, oltre ad essere un fenomeno limitato, si può manifestare nei soggetti allergici anche solo a causa del profumo o dell’odore emanato dalle fave, mentre gli allergeni indicati nell’allegato II del regolamento (UE) 1169/2011 devono essere ingeriti. Il problema, in altri termini, non è né comunitario né nazionale.

Che fare nel frattempo? La grande distribuzione organizzata ha dato il buon esempio, prevedendo, all’ingresso dei supermercati del Lazio e della Sardegna, un messaggio col quale i consumatori sono avvertiti della vendita delle fave sfuse. Il problema si pone solo per la vendita in ambienti chiusi.

Occorrendo, dunque, proteggere la salute umana, in caso di fave vendute allo stato sfuso in ambienti chiusi è necessario informare il consumatore con un’indicazione del tipo: “In questo locale si vendono fave sfuse”, anche in mancanza di una norma nazionale che lo prescriva. Per le fave preconfezionate, invece, non è necessario fornire alcuna informazione.

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