Consumo dei pasti in locali di lavoro esterni al refettorio

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Una mensa aziendale permette ai suoi dipendenti di consumare i pasti in luoghi diversi dal refettorio. È lecito?

La presenza delle mense all’interno dei luoghi di lavoro è disciplinata dal decreto legislativo 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro).

In particolare, l’allegato IV, punto 1.11.2, del Testo Unico pone, innanzitutto, l’obbligo di dotare l’azienda di ambienti destinati ad uso di refettorio, muniti di sedili e di tavoli, in tutti i casi in cui più di 30 dipendenti rimangano nello stabilimento durante gli intervalli di lavoro.

Si stabilisce, inoltre, che tali refettori siano ben illuminati, aerati e riscaldati nella stagione fredda, oltre ad essere dotati di pavimento non polveroso e di pareti intonacate ed imbiancate.

Per quanto qui rileva, la disciplina in esame vieta, infine, il consumo dei pasti nei locali di lavoro esclusivamente nelle due seguenti ipotesi:

· nelle aziende in cui i lavoratori siano esposti a materie insudicianti, sostanze polverose o nocive;
· oppure, qualora l’organo di vigilanza (ossia, l’Asl) ritenga opportuno prescriverlo, in relazione alla natura delle lavorazioni poste in essere dall’azienda.

Pertanto – al di fuori dei due casi innanzi citati – ad avviso di chi scrive non dovrebbe ritenersi preclusa, per i lavoratori, la possibilità di consumare i pasti nei locali di lavoro esterni al refettorio, in mancanza di specifiche restrizioni da parte della normativa di settore.

 

 

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