Il sequestro cautelativo è una possibilità data agli organi di controllo e non un obbligo

Condividi

Nell’ambito di un’ispezione, sulla base del regolamento (CE) 882/04, il sequestro cautelativo degli alimenti, effettuato ai sensi dell’articolo 13 della legge …

Il regolamento (CE) 882/04, come quasi tutta la normativa dell’Unione, anche recente, non entra nel dettaglio delle misure sanzionatorie che le autorità competenti devono applicare per assicurare il rispetto della norma, ma si limitano a dettare i principi ispiratori dell’attività delle autorità competenti al fine del raggiungimento degli obiettivi.
In particolare, trattando del regolamento (CE) 882/04, due sono gli articoli ai quali si deve fare riferimento: il 54 (“Azioni in caso di non conformità alla normativa “) e il 55 (“Sanzioni”). Mentre quest’ultimo stabilisce ai principi generali che devono informare l’attività legislativa degli Stati membri in materia di sanzioni applicabili in caso di violazione delle norme in materia di mangimi e di alimenti («Gli Stati membri stabiliscono le regole in materia di sanzioni applicabili in caso di violazione della normativa sui mangimi e sugli alimenti e di altre disposizioni comunitarie concernenti la tutela della salute e del benessere degli animali e prendono tutte le misure necessarie per assicurare che siano attuate. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive»), l’articolo 54 esemplifica un elenco, non esaustivo, di misure (l’elenco si conclude con il seguente punto: «qualsiasi altra misura ritenuta opportuna dall’autorità competente») che possono essere adottate dall’autorità competente a fronte del rilievo di una non conformità, tenendo conto «della natura della non conformità e dei dati precedenti relativi a detto operatore per quanto riguarda la non conformità».
Tra le misure adottabili dall’autorità competente, l’articolo 54 include:

· «la restrizione o il divieto dell’immissione sul mercato, dell’importazione o dell’esportazione di mangimi, alimenti o animali” (lettera b)»;
· «il richiamo, il ritiro e/o la distruzione di mangimi o alimenti» (lettera c);
· «l’autorizzazione dell’uso di mangimi o di alimenti per fini diversi da quelli originariamente previsti» (lettera d);
· attività assimilabili al sequestro (lettera a) e che presuppongono il sequestro della matrice in esame (lettere c) e d).

Venendo ora all’articolo 13 della legge 689/81, lo stesso prevede che, nell’ambito delle attività (atti) di accertamento, «gli organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l’accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.
Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria».
Si tratterebbe quindi di una possibilità (non di un obbligo) data agli organi di controllo nella forma di una misura cautelare atta a prevenire che l’alimento in questione possa esporre i consumatori a un rischio e a preservare le cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e che possono essere destinate alla confisca amministrativa (articolo 20 della legge 689/81).

Ti potrebbero interessare