Utilizzo di uno stesso laboratorio per produzioni differenti

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Un’azienda alimentare gestisce una rivendita di prodotti della pesca freschi, congelati e decongelati. È regolarmente registrata ai sensi del regolamento (CE) …

Il quesito non è di semplice lettura in quanto sembra prendere in considerazione situazioni e aspetti molto diversi.

Provo a riassumere. Una rivendita di prodotti della pesca, registrata ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (CE) 852/04, desidera ampliare la propria attività ponendo in vendita anche prodotti della pesca trasformati (cotti) presso un altro esercizio al dettaglio di prodotti alimentari specializzato nella produzione di generi di pasticceria.

Il primo punto è quindi se la trasformazione (cottura) di prodotti della pesca possa essere effettuata presso un laboratorio registrato per la produzione di generi di pasticceria. Al proposito, i regolamenti non pongono limiti alle attività che possono essere condotte presso uno stabilimento, sempre che venga garantito il raggiungimento degli obiettivi regolamentari. Quindi, nel caso in cui l’operatore responsabile delle operazioni condotte presso questo “stabilimento” sia in grado di dimostrare, anche attraverso la loro separazione nel tempo, che le diverse attività produttive in essere non sono tali da esporre i consumatori a rischi, nulla osta a che lo stesso laboratorio sia impegnato in lavorazioni diverse (attenzione, non devono essere presi in considerazione solo i rischi per la salute, ma anche la possibilità che i consumatori trovino che gli alimenti prodotti, tutti, non siano idonei al consumo, per esempio, a causa di sapori o odori sgradevoli).

L’aggiunta di una diversa attività dovrà essere notificata, ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (CE) 852/2004, all’autorità territorialmente competente tramite Scia. Lo stesso dovrà fare l’esercizio di vendita che dovesse ampliare la gamma di prodotti posti in vendita, affiancando ai prodotti “freschi” alimenti trasformati. A termini regolamentari non esistono limiti alle “notifiche” che un operatore economico del settore alimentare (Osa) può – e deve – inoltrare all’autorità competente per permettere a questa di disporre sempre di informazioni aggiornate sulle attività condotte presso uno stabilimento posto sotto il controllo dell’Osa. Sono fatte salve le garanzie che devono comunque essere assicurate da quest’ultimo in merito all’effettivo raggiungimento degli obiettivi regolamentari.

Nel caso, poi, in cui il laboratorio presso il quale verrebbero trasformati i prodotti da porre in vendita presso l’esercizio di vendita al dettaglio fosse esso stesso un esercizio di vendita al dettaglio, ovvero fosse annesso a tal esercizio, si dovrebbe valutare se tale attività sia possibile in assenza di “riconoscimento”.

L’articolo 1 del regolamento (CE) 853/04, nell’escludere dal proprio campo di applicazione (e quindi dall’obbligo di riconoscimento) le attività condotte a livello di esercizi di commercio al dettaglio, precisa che tale esclusione, nel caso di «fornitura di alimenti di origine animale effettuata unicamente da un laboratorio annesso all’esercizio di commercio al dettaglio ad un altro laboratorio annesso all’esercizio di commercio al dettaglio» opera solo nel caso in cui tale fornitura «conformemente alla legislazione nazionale,…costituisce un’attività marginale, localizzata e ristretta». In Italia, l’accordo Stato-Regioni in materia di definizione dell’ambito di applicazione del regolamento (CE) 853/04 ha stabilito che per “ambito locale” debba intendersi la Provincia nella quale si trova lo stabilimento in questione oltre alle Provincie contermini. Per l’interpretazione degli altri due requisiti (l’attività deve essere “marginale” e “ristretta”), vengono in aiuto le note esplicative di talune disposizioni in materia di flessibilità contenute nel “Pacchetto Igiene”, linee guida per le autorità competenti, pubblicate dalla Commissione europea. Secondo tali linee guida, un’attività è “marginale” se rappresenta solo una modesta parte del fatturato dell’esercizio o se è l’attività commerciale principale dell’esercizio, ma rappresenta una piccola quantità di alimenti in termini assoluti.
Per attività “ristretta” si intende la fornitura limitata soltanto ad alcuni tipi di prodotti o di esercizi.” È compito dell’autorità competente dello Stato membro, nella fattispecie dell’Asl, verificare il ricorrere di tali condizioni che escludono l’obbligo del riconoscimento per l’esercizio fornitore.

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