In primis si precisa che la quantità degli ingredienti va sempre menzionata in etichetta. Tale misura è stata decisa a livello comunitario per evitare che l’uso di piccole quantità di un ingrediente nobile possa consentire di valorizzare il prodotto finito senza offrire un vantaggio al consumatore.
L’indicazione della percentuale quantitativa ha reso giustizia nel senso che il consumatore, leggendo il relativo valore in etichetta, può valutarne la validità e la serietà. Questa indicazione, però, non è sempre obbligatoria. L’articolo 22 del regolamento (UE) 1169/2011 precisa le seguenti condizioni per l’indicazione:
· il nome dell’ingrediente figura nella denominazione del prodotto finito o è associato dal consumatore al nome del prodotto, condizione sempre obbligatoria;
· il nome dell’ingrediente è evidenziato con parole o con immagini o una rappresentazione grafica oppure è essenziale per caratterizzare l’alimento e distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso.
Per quanto riguarda quest’ultimo punto, deve essere presente almeno una delle due condizioni. La prima è presa in considerazione tanto se prescritta da una norma (ad esempio, “pasta fresca all’uovo”) quanto se indicata volontariamente dal fabbricante (ad esempio, “minestrone con legumi”). Gli ingredienti da quantificare sono l’uovo nel primo caso e i legumi nel secondo. Le quantità percentuali figurano perché ricorre anche la seconda condizione (indicazione con parole).
Vi è anche il caso di prodotti che non evidenziano specifici ingredienti essenziali, ma ricorre tuttavia l’obbligo di quantificarli in quanto il consumatore li associa generalmente al nome del prodotto finito (ad esempio, il succo d’arancia nell’aranciata o le uova nel biscotto savoiardo).
Se le confezioni del minestrone e della zuppa di verdure non riportano ingredienti nel nome o nella etichettatura in genere e non ne mettono in risalto alcuno, non ci sono obblighi specifici, nel senso che nessun tipo di ortaggi o di legumi viene quantificato.
Per quanto riguarda la quantità percentuale dell’ingrediente, inoltre, qualora ricorra l’obbligo di indicarla, si precisa che si tratta di quella rilevata al momento dell’utilizzazione in relazione alla quantità del prodotto finito. Se il prodotto, a seguito del trattamento (ad esempio, cottura o stagionatura) subisce un calo di peso, la percentuale quantitativa va calcolata sempre in relazione alla quantità di prodotto finito. Talvolta, però, può capitare che la quantità degli ingredienti sia superiore al 100% per ragioni tecniche. In tal caso, la percentuale dell’ingrediente è indicata in relazione a 100 g di prodotto finito.
In conclusione, si deve considerare che la regola tecnica generale è quella riportata al paragrafo 3 dell’allegato VIII del regolamento (UE) 1169/2011 e che per casi specifici (ad esempio, caso di perdita di peso a seguito di trattamenti o caso di ingredienti ad alto contenuto di umidità che si perde nel procedimento di lavorazione) sono previste, al paragrafo 4, delle deroghe, ritenute necessarie per evitare la fornitura al consumatore di messaggi errati. Se, ad esempio, nell’etichettatura di un biscotto al latte si indicasse la quantità percentuale di latte utilizzato, si fornirebbe al consumatore un’informazione errata: nel prodotto finito, infatti, non si rinviene la quantità utilizzata, in quanto questa si perde nel procedimento di fabbricazione.
