La deroga in esame è prevista dalle “Linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei regolamenti (CE) 882/2004 e 854/2004“, adottate dalla Conferenza Stato-Regioni con atto rep. n. 212/Csr del 10 novembre 2016.
In particolare, il citato documento stabilisce che le Regioni, sulla base della valutazione del rischio dei singoli stabilimenti di macellazione con attività non superiore a 20 Ugb/settimana, possono prevedere la presenza non continuativa del veterinario ufficiale durante le operazioni di macellazione.
Nell’ipotesi in cui tale deroga sia concessa, si conferma comunque l’obbligo di garantire – se del caso, anche in momenti separati – la visita ante mortem sugli animali e la visita post mortem sulle carcasse e sulle frattaglie, secondo la disciplina contenuta nel regolamento (CE) 854/2004 in materia di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale.
Le Linee guida precisano, infine, che se il veterinario ufficiale non è presente durante tutte le fasi della macellazione, l’operatore del settore alimentare (Osa) responsabile del macello deve assicurare che le parti dell’animale macellato non vengano allontanate dallo stabilimento prima del completamento dell’ispezione post mortem da parte del veterinario ufficiale.

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