Se le carni in questione sono state poste sottovuoto nello stesso punto vendita al fine, per esempio, della vendita self-service, le stesse non devono riportare le indicazioni per il consumatore di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) 1169/11 (previste nel caso degli alimenti posti in vendita preconfezionati). I prodotti devono essere accompagnati dalle informazioni di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 231/2017 che non includono data di confezionamento e di scadenza. Qualora invece le carni fossero state confezionate all’origine, la sanzione applicabile per l’omissione della data di scadenza è definita dall’articolo 5 del decreto legislativo 231/2017.
Il regolamento (CE) 1760/2000 si applica alle carni bovine definite (articolo 12) come tutti i prodotti dei codici NC 0201 (Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate), 0202 (Carni di animali della specie bovina, congelate), 0206 10 95 (Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, fresche o refrigerate pezzi detti “onglets” e “hampes”) e 0206 29 91 (Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, congelate, altre, pezzi detti “onglets” e “hampes”). Sono pertanto escluse le frattaglie cotte, che non rientrano in tali categorie.

PFAS, l’affidabilità delle analisi parte dalla strumentazione
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