Le attività di ispezione veterinaria sui prodotti ittici trovano il riferimento normativo operativo nel regolamento (CE) 2074/2005 «Modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all’organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) 854/2004 e 882/2004, deroga al regolamento (CE) 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) 853/2004 e 854/2004» e successive modifiche e integrazioni.
Tale regolamento, al capitolo 2 “Controllo visivo”, comma 1, precisa che:
«1. […] Durante la produzione, il controllo visivo del pesce eviscerato dev’essere effettuato da persone qualificate sulla cavità addominale, i fegati e le gonadi destinati al consumo umano. […]».
In pratica, quindi, il fine delle operazioni ispettive non è quello di valutare se sono infestati i visceri o la testa, bensì il grado di eventuale migrazione del parassita in cavità celomatica ed eventuali organi addominali se destinati al consumo umano, il che rende di fatto non utile e nemmeno previsto estendere la verifica anche ai visceri non destinati al consumo umano e/o alla testa medesimi.
