La legge 123/2017 – «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno» – si applica esclusivamente alle borse di plastica in materiale ultraleggero. Vale a dire alle «borse di plastica con uno spessore della singola parete inferiore a 15 micron richieste a fini di igiene o fornite come imballaggio primario per alimenti sfusi».
I doveri di sostituzione dei materiali non si applicano, perciò, ai foglietti trasparenti utilizzati per separare le fette di prosciutto, né alle vaschette rigide, né alle superfici di plastica a parete sottile inferiori a 15 micron. Né si applicano alla plastica più spessa usata per la mozzarella venduta sfusa, né alla plastica forata in uso per il pane, in quanto utilizzate per finalità igienica (perciò distinte dai sacchetti che servono al solo trasporto dei prodotti).
Tutti i sacchetti a diretto contatto con gli alimenti utilizzati a fini igienici – se pure costituiti da plastica più spessa o da altri materiali – appaiono esclusi dal campo di applicazione della nuova legge. Possono perciò essere di plastica non biodegradabile e venire ceduti a titolo gratuito.
