La disciplina dell’etichettatura degli alimenti preincartati è disciplinata all’articolo 19 del decreto legislativo 231/2017, attuativa del regolamento (UE) 1169/2011. Detto regolamento, infatti, attribuisce alle competenti autorità degli Stati membri la potestà di disciplinare la vendita dei prodotti sfusi, come peraltro previsto dalle precedenti direttive in materia.
Il citato decreto ha, pertanto, attuato i principi comunitari, semplificandoli e adattandoli alla situazione nazionale, accorpando le 3 categorie di prodotti (i prodotti non avvolti da imballo, quali frutta e ortaggi venduti al mercato, i prodotti confezionati al banco su richiesta e alla presenza dell’acquirente e i prodotti confezionati ai fini della vendita a libero servizio, quali i prodotti esposti nei banchi di vendita: carni e formaggi). Le amministrazioni competenti, a suo tempo, raggrupparono questi prodotti sotto l’unica voce “prodotti preincartati”.
Le regole di etichettatura sono le stesse per le 3 categorie di prodotti, ma importante è sapere che solo il prodotto della terza categoria è effettivamente preincartato: gli altri due sono confezionati alla presenza del cliente.
Qual è, allora, il significato del termine “preincarto” o “prodotto preincartato”? Esso significa che le operazioni di incarto sono state effettuate in assenza dell’acquirente, il quale ha, tuttavia, il diritto di conoscere le informazioni minime sull’alimento che acquista.
Fatta questa premessa, si evidenzia che le informazioni di base richieste dalla normativa sono essenzialmente due:
· nome del prodotto, accompagnato da informazioni sul trattamento o sullo stato fisico del prodotto, quando sono necessarie, per evitare che il consumatore possa essere tratto in errore sulla natura del prodotto, per evitare che non abbia le informazioni necessarie per la conservazione o l’utilizzazione domestica. Sono esempi tipici i prodotti congelati, quelli scongelati e quelli affumicati. Queste diciture devono figurare, ovviamente, con caratteri uguali a quelli del nome del prodotto, in quanto parte integrante;
· l’elenco degli ingredienti, con le stesse modalità prescritte per i prodotti preconfezionati.
A seconda poi della natura dei prodotti, sono richieste altre indicazioni, ossia:
· la data di scadenza per la pasta fresca e la pasta fresca con ripieno;
· il titolo alcolometrico per le bevande alcoliche aventi una quantità di alcool superiore a 1,2%, quali le birre alla spina;
· la percentuale di glassa sui prodotti della pesca, considerata tara (cioè non va compresa nel peso e nel prezzo).
Solo nel terzo caso nome ed ingredienti devono essere indicati su un talloncino applicato al prodotto, in quanto si tratta di prodotti acquistati senza la presenza di un addetto alla vendita. Negli altri due casi il consumatore trova i due elementi (nome e ingredienti) sul prodotto esposto sul banco di vendita o nel registro.
Per talune categorie di prodotti (gelateria, pasticceria, panetteria e gastronomia) sono previste specifiche modalità di presentazione dei prodotti: sono prodotti composti, per i quali è prevista la possibilità di indicare nome e lista degli ingredienti su un unico cartello ben esposto nel punto vendita, in modo che il consumatore possa leggere con facilità.
Poiché risulta obbligatorio menzionare con evidenza le sostanze allergiche o che contengono allergeni o derivano da allergeni, il Cartello Unico non è consigliabile perché difficile da realizzare. Più pratica e semplice si presenta la realizzazione di un registro, messo a disposizione della clientela in un punto evidente del locale, nel quale indicare per ogni prodotto il nome e la relativa lista degli ingredienti. Il tal modo, il consumatore può verificare quello che gli serve, senza chiedere.
Nel settore della gastronomia, infine, può risultare difficile individuare il nome del prodotto sia per il prodotto cotto che per quello crudo. Gli operatori del settore alimentare devono avere un po’ di fantasia per informare adeguatamente il consumatore, in particolare a fronte di categorie di prodotti che non sono disciplinati con norma. Si prenda, ad esempio, il caso di una “tavola calda”, dove sono particolarmente presenti prodotti di fantasia pronti per il consumo immediato. Le diverse pietanze possono essere etichettate facendo riferimento all’ingrediente primario, seguito eventualmente da altri, cercando di far capire il significato della terminologia utilizzata: “Pasta al sugo di pomodoro”, “Arista di maiale con patate al forno”, “Caprese (mozzarella e pomodoro)”, “Orata al forno”. Gli esempi possono essere molti; importante è offrire la necessaria informazione, riportando almeno le indicazioni di cui si è detto.
