Le nuove restrizioni al commercio dei ‘sacchetti biodegradabili’

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In riferimento all’entrata in vigore, dal 1° gennaio 2018, della norma che prevede l’utilizzo di borse di plastica biodegradabili anche nei reparti dei …

Le nuove restrizioni al commercio dei “sacchetti biodegradabili”, introdotte nel decreto legislativo 152/2006 ad opera del decreto legge 91/2017, riguardano non solo le borse di plastica ultraleggere, ma tutte le tipologie di sacchetti di seguito indicate:

· le borse di plastica ultraleggere, ossia le «borse di plastica con uno spessore della singola parete inferiore a 15 micron richieste a fini di igiene o fornite come imballaggio primario per alimenti sfusi», che dal 1° gennaio 2018 sono consentite soltanto se biodegradabili, compostabili e con contenuto di materia prima rinnovabile non inferiore al 40% (non inferiore al 50% dal 2020 e non inferiore al 60% dal 2021 (articolo 216-ter del decreto legislativo 152/2006);
· le borse di plastica leggere, ossia le «borse di plastica con uno spessore della singola parete inferiore a 50 micron fornite per il trasporto», che sono permesse solo se biodegradabili e compostabili (articolo 216-bis);
· le altre borse di plastica, ossia quelle «con o senza manici, in plastica, fornite ai consumatori per il trasporto di merci o prodotti» più spesse di 50 micron, che possono essere commercializzate solo se biodegradabili e compostabili o, in alternativa, nel caso siano riutilizzabili e soddisfino una serie di requisiti di composizione e spessore previsti dall’articolo 216-bis.

Ad avviso di chi scrive, la normativa in esame presenta alcuni margini di ambiguità in merito al proprio campo di applicazione. Manca, infatti, una definizione chiara ed univoca delle “borse di plastica”, sia con riferimento al concetto di “borsa” (nel quale potrebbe rientrare quasi ogni tipo di confezione), sia in merito alla destinazione di “borsa fornita per il trasporto” (anche i sacchetti destinati al diretto contatto con gli alimenti sfusi potrebbero considerarsi funzionali al “trasporto” del prodotto e, quindi, da assoggettare sempre ai divieti previsti per le “borse di plastica”).
Sarebbe pertanto auspicabile un chiarimento da parte dei ministeri competenti, per limitare la discrezionalità degli organi di controllo e per fornire un orientamento agli operatori.
Nel frattempo, si ritiene più corretto interpretare il testo normativo nel senso di tenere nettamente separate:

· da un lato, la disciplina recata dall’articolo 216-ter per le borse destinate ad imballaggio primario di alimenti sfusi;
· d’altro lato, la disciplina contenuta nell’articolo 216-bis per le borse destinate esclusivamente al trasporto (anche di prodotti non alimentari).

Seguendo questa lettura, ne consegue che, per quanto riguarda i sacchetti di plastica adibiti al mero trasporto (ad esempio, le borse della spesa), la loro commercializzazione è vietata a prescindere dallo spessore del materiale, con due eccezioni: sono consentiti sia i sacchetti biodegradabili e compostabili, sia le borse riutilizzabili, fermo restando però l’obbligo di fornitura a pagamento.
Con riferimento, invece, ai sacchetti di plastica usati come protezione igienica o per il confezionamento degli alimenti sfusi, occorre distinguere tra:

· quelli di materiale ultraleggero, aventi cioè spessore inferiore a 15 micron, assoggettati agli obblighi di biodegradabilità, compostabilità, uso di materie prime rinnovabili e fornitura a pagamento di cui all’articolo 216-ter;
· quelli di spessore maggiore, che dovrebbero potersi ritenere, a parere di chi scrive, non interessati da alcun nuovo obbligo o limite (non ricadendo nella disciplina delle “borse di plastica” dell’articolo 216-bis, in quanto non destinati al trasporto ma al confezionamento).

Allo stato, la soluzione interpretativa proposta sopra non solo risulta maggiormente aderente al contenuto letterale delle disposizioni di legge, ma, al contempo, appare anche la più logica e ragionevole.
Si tenga conto, al riguardo, che le borse biodegradabili attualmente in commercio non sarebbero in grado di soddisfare le esigenze di sicurezza ed igiene degli alimenti, nell’ipotesi in cui dovessero essere utilizzate obbligatoriamente come imballaggio primario dei prodotti con elevata umidità, esponendo questi ultimi ad elevato rischio di deperimento ed alterazione.
Si può quindi concludere – con ogni riserva, in attesa di una più dettagliata circolare ministeriale – che i salumi affettati sottovuoto, le olive in liquido ed il pesce fresco possano continuare ad essere confezionati nei punti vendita con buste di plastica gratuite e non biodegradabili, qualora lo spessore di queste ultime sia superiore o uguale a 15 micron.
Per quanto concerne le mozzarelle, si evidenzia per completezza che il decreto legge 98/1986 ne impone il preimballaggio all’origine da parte del produttore, salvo siano poste in vendita nello stesso caseificio di trasformazione. Pertanto, è da ritenersi vietata la vendita di tali prodotti caseari all’interno dei supermercati con la semplice modalità del “preincarto”.

 

 

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