Stabilimento CE e cambio di ragione sociale

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Uno stabilimento CE di prodotti di origine animale già riconosciuto può continuare a lavorare in attesa che la Regione rilasci il cambio di ragione …

Qualora vengano apportate variazioni alla ragione sociale, anche limitate alla sola forma giuridica, di un’impresa alla quale sia intestato uno stabilimento in possesso di riconoscimento CE o qualora una nuova impresa subentri nell’attività dello stabilimento, l’impresa subentrante deve provvedere, entro un tempo massimo di 60 giorni dall’avvenuta modifica, a inoltrare domanda di variazione di ragione sociale.
Il cambio di ragione sociale non è possibile per gli stabilimenti in possesso di riconoscimento condizionato.
Il rilievo di mancata comunicazione di variazione della ragione sociale, da parte di organi di vigilanza, comporta l’automatica revoca del riconoscimento e la possibilità per operatore del settore alimentare di ricorrere esclusivamente al rilascio di un nuovo riconoscimento dello stabilimento.
Verificata la conformità della domanda e della prevista documentazione presentata, l’autorità competente effettua un sopralluogo per verificare:

· il mantenimento di idoneità della struttura, delle attrezzature, della strumentazione;
· se la gestione dello stabilimento è conforme alla normativa sanitaria e si basa sul principio dell’analisi dei rischi, con corretta individuazione dei punti critici, che devono essere soggetti a continuo controllo.

Se l’esito è favorevole, viene autorizzata la variazione di ragione sociale.
Fintanto che non sia concluso con atto formale tale procedimento di voltura, l’operatore del settore alimentare subentrante potrà utilizzare il riconoscimento dello stabilimento in essere, salva diversa indicazione dell’Asl competente, della Regione o del Ministero della Salute.
La normativa di riferimento è il regolamento (CE) 853/2004, mentre la procedura è stabilità dalle pratiche adottate dalle Regioni e dalle Asl.

 

 

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