L’allegato VI del regolamento (UE) 1169/2011, al punto 2, stabilisce che nel caso di alimenti congelati prima della vendita e venduti decongelati, la denominazione dell’alimento stesso sia accompagnata dalla designazione “decongelato”.
Tale obbligo non si applica, tuttavia, secondo lo stesso punto, agli ingredienti presenti nel prodotto finito.
Pertanto, nel caso di un’azienda che produce confetture e marmellate utilizzando materie prime surgelate, non vige l’obbligo di indicare che l’ingrediente è decongelato.
