Latte bovino in mozzarella di bufala: è frode in commercio

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Qualora in etichetta non venisse menzionata la presenza di latte bovino in una mozzarella di bufala, quali sono le sanzioni penali e amministrative per il …

La presenza di latte bovino in una mozzarella di bufala può configurare la fattispecie materiale del delitto di frode in commercio, sanzionato dal codice penale all’articolo 515.
A meno che il latte bovino sia residuato solo in tracce, a causa di contaminazione accidentale che potrebbe avere luogo nella linea produttiva (ad esempio, cisterna del trasporto latte condivisa per la raccolta, vasche e lattodotti). Ma di sole tracce di (Dna) latte bovino, deve trattarsi, altrimenti è appunto configurabile il delitto di cui sopra.
Giova ricordare, al proposito, che il metodo ufficiale per il riconoscimento e dosaggio del siero di latte vaccino nel latte di bufala e nei formaggi prodotti con l’impiego totale o parziale di latte di bufala (mediante RP-HPLC delle sieroproteine specifiche) è stato approvato in Italia con decreto ministeriale del 10 aprile 1996, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 dell’11 giugno 1996.

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