Quando il cacciatore è l’Osa

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Un cacciatore può vendere parte o l’intera carcassa di un cinghiale abbattuto a ristoranti ed agriturismi?

L’attività venatoria con finalità commerciale è la caccia condotta ai fini della successiva immissione sul mercato di carni di selvaggina.

Il cacciatore che esercita attività venatoria senza una finalità commerciale preordinata può fornire piccoli quantitativi di selvaggina selvatica o di carne di selvaggina selvatica direttamente al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che riforniscono il consumatore finale, nel rispetto di quanto previsto dall’accordo tra il Governo, le Regioni e le province autonome del 17 dicembre 2009.

L’immissione sul mercato del capo abbattuto riveste il cacciatore del ruolo di operatore del settore alimentare, così come definito dal regolamento (CE) 178/02. È lui, pertanto, la persona responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni previste dalla legislazione alimentare.

L’esercente, invece, ha l’obbligo di documentare la provenienza dei prodotti e delle carni cedutegli dal cacciatore (il produttore primario), secondo le disposizioni di cui al regolamento (CE) 178/2002, e di conservare la documentazione per un anno.

 

 

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