Il regolamento (CE) 853/2004 stabilisce, al capitolo I, i requisiti generali per l’immissione sul mercato dei molluschi bivalvi vivi. Questi non possono essere immessi sul mercato per la vendita al dettaglio, se non attraverso un centro di spedizione, in cui deve essere apposto un marchio di identificazione. I colli per la vendita al minuto di molluschi bivalvi vivi, inoltre, devono essere e restare chiusi da quando lasciano il centro di spedizione fino alla presentazione per la vendita al consumatore finale.
L’etichetta deve recare le seguenti informazioni:
· specie di molluschi bivalvi (denominazione comune e denominazione scientifica);
· data di imballaggio, con indicazione almeno del giorno e del mese.
In deroga alla direttiva 2000/13/CE, il termine minimo di conservazione può essere sostituito dalla menzione “Questi animali devono essere vivi al momento dell’acquisto”.
Una volta che abbia frazionato il contenuto dei colli, il venditore al dettaglio, compresi gli esercizi di ristorazione, deve conservare per almeno 60 giorni l’etichetta apposta su ogni imballaggio di molluschi bivalvi vivi che non siano imballati in colli per la vendita al minuto.
Le autorità di controllo, in presenza di mitili sprovvisti del relativo marchio di identificazione, procedono al loro sequestro e successivo campionamento che, in caso di esito non favorevole delle analisi effettuate, potrebbe comportare un reato penale ascrivibile all’articolo 5 della legge 283/62.
