Indicazione di più termini minimi di conservazione in etichetta

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Per alcuni prodotti surgelati è prevista un’indicazione di conservazione variabile in funzione della temperatura di conservazione domestica. Il termine minimo …

Il regolamento (UE) 1169/11 indica tra le informazioni obbligatorie da riportare sulle etichette dei prodotti alimentari:

· il termine minimo di conservazione (Tmc) o la data di scadenza;
· le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d’impiego (articolo 9, lettere f e g).

Il Tmc – o, in alternativa, la data di scadenza, per gli alimenti rapidamente deperibili dal punto di vista microbiologico (regolamento (UE) 1169/2011, articolo 24) – viene definito dall’operatore responsabile (identificato ai sensi dell’articolo 8 dello stesso regolamento). Tenuto conto delle caratteristiche dell’alimento e delle condizioni di conservazione che possono venire previste, nelle fasi di logistica e distribuzione. Oltreché nella fase ultima, successiva all’acquisto da parte del consumatore finale.
Le condizioni di conservazione e/o d’uso a loro volta risultano obbligatorie solo sulle etichette di «alimenti che richiedono condizioni particolari di conservazione e/o d’uso», come il mantenimento della catena del freddo o del «deep-frozen» (articolo 25 del regolamento).
Nei suddetti casi è indispensabile precisare le temperature di conservazione, poiché hanno effettivo impatto sulla durabilità del prodotto. Ed è perciò che – con tutte le difficoltà di una valutazione predittiva della shelf-life in fase successiva all’acquisto – alcuni operatori indicano Tmc diversi in funzione delle diverse temperature di conservazione, sulle etichette degli alimenti surgelati.
L’indicazione di più termini minimi di conservazione, come proposta nel quesito, meriterebbe una conferma di legittimità da parte della Commissione europea. Poiché trattasi di ipotesi non contemplate dal regolamento (UE) 1169/11. E, tuttavia, appare ragionevole, oltreché conforme agli interessi condivisi del miglior utilizzo degli alimenti soggetti a condizioni particolari di conservazione, anche in ottica di ridurne lo spreco.
Applicare la stessa logica ad alimenti non soggetti a condizioni particolari di conservazione risulta, però, dubitabile, in attesa di chiarimenti da parte delle istituzioni competenti (a livello comunitario o nazionale). Si deve infatti tenere a mente il criterio generale di chiarezza dell’informazione per il consumatore medio il quale dovrebbe perciò ricevere una notizia chiara. Delle due l’una, o il prodotto va conservato “al riparo da fonti di luce e di calore” oppure in frigorifero. E alla condizione indicata va chiarito il termine entro il quale esso va preferibilmente consumato.

 

 

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