Carne macinata, chiarimenti sulla vendita al dettaglio

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Nella vendita al dettaglio, è consentito commercializzare carne macinata prima che il consumatore la richieda? Se sì, come devono essere etichettate le …

Ad oggi nessuna norma osta a che l’operatore prepari la carne macinata per la vendita.
Tutti i venditori al dettaglio di carni bovine (fresche e congelate, comprese quelle macinate) devono provvedere ad etichettarle in tutte le fasi della loro commercializzazione, indicando sull’etichetta (oltre alle normali informazioni sul taglio, il prezzo, il peso e la scadenza) l’indicazione “preparato in [nome dello Stato membro o del Paese terzo]” secondo il luogo in cui le carni sono state preparate e “origine” nel caso in cui lo Stato o gli Stati in questione non siano quello in cui è avvenuta la preparazione. Nelle macellerie, per la carne venduta sfusa, l’etichetta può essere sostituita con un’informazione fornita per iscritto e in modo ben leggibile al consumatore (sulla vaschetta o sul cartello a fianco del banco frigorifero).
Nel caso dei macinati di carni ovo-caprine fresche, refrigerate o congelate, viene richiesto il luogo di allevamento e di macellazione. Quando tali fasi avvengono nell’Unione europea (UE) è ammessa l’indicazione “Origine UE”. Tuttavia, il regolamento (UE) 1337/2013 non richiede esplicitamente che tali regole, sicuramente applicabili ai soli prodotti preimballati, vadano applicate anche ai prodotti venduti a richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta.
Riguardo all’ultimo quesito posto, con propria nota del 3 dicembre 2014, il Ministero della Salute, chiarendo l’ambito applicativo del regolamento (UE) 601/2014, precisa che alle preparazioni di carne a cui sono aggiunti ingredienti possono essere “inseriti” additivi, mentre, per le preparazioni di carne fresca macinata è previsto l’uso di additivi solo se preconfezionate.

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