A norma del regolamento (CE) 37/2005, il datalogger
è attualmente obbligatorio nel solo caso
del trasporto di prodotti surgelati.
Per tutti gli altri tipi di alimenti che devono rispettare
la catena del freddo si deve fare riferimento
al regolamento (CE) 852/2004 e, in particolare,
agli articoli 4 e 5. In tal senso, l’operatore
deve garantire:
• che i criteri microbiologici relativi agli alimenti
trasportati siano rispettati e che i campioni
non subiscano alterazioni;
• un adeguato controllo delle temperature;
• il mantenimento della catena del freddo.
Per il trasporto va pertanto ritenuto sufficiente
l’utilizzo di un frigo-congelatore portatile a doppia
alimentazione, con controllo digitale della
temperatura e visore (display) esterno, che permetta
il raggiungimento e mantenimento della
temperatura ottimale o di altre apparecchiature,
purché forniscano le medesime garanzie circa il
mantenimento della temperatura di trasporto e
sia assicurato un monitoraggio e una verifica
strumentale della temperatura in ogni fase del
trasporto.
