Ingredienti in etichetta, il tonno deve essere indicato come allergene

Condividi

Nella lista degli ingredienti di una confezione di tonno all’olio d’oliva, detto pesce deve essere indicato quale allergene?

Stante il punto 4 dell’allegato II del regolamento (UE) 1169/2011, pesce e prodotti a basi di pesce sono da annoverare tra le sostanze o i prodotti che provocano allergie o intolleranze e che, come tali, sono sottoposte alle modalità di fornitura di informazioni al consumatore previste per i prodotti alimentari preconfezionati di cui all’art. 21, comma 1, del medesimo regolamento. Attualmente, la normativa europea prevede l’esenzione dall’obbligo di fornire tali informazioni secondo le modalità sopra riferite unicamente nel caso di:

· gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi; e
· gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino.

A fronte di tale premessa, nel caso del tonno all’olio d’oliva in scatola venduto preconfezionato, pertanto, la lista degli ingredienti dovrà adeguatamente indicare la presenza di detto pesce quale allergene e, dunque, in quanto prodotto rilevante ai sensi dell’allegato II del regolamento (UE) 1169/2011.
Qualora il medesimo prodotto fosse invece commercializzato come prodotto sfuso, come sembra evincersi dal caso del quesito in esame, l’indicazione delle sostanze o dei prodotti che provocano intolleranze o allergie si rende obbligatoria in virtù dell’art. 44, comma 1, lettera a), del regolamento (UE) 1169/2011. A tal riguardo, occorre però sottolineare che, in questo ambito specifico, la normativa europea lascia la libertà agli Stati membri dell’Unione europea di legiferare sul modo di presentare al consumatore le informazioni in materia di allergeni. Così, nel caso dell’Italia, stante l’assenza di specifiche disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 1169/2011 in tale ambito, si dovranno ritenere applicabili e, pertanto, osservare le disposizioni in materia di etichettatura alimentare per i prodotti sfusi di cui all’art. 16, comma 1, del decreto legislativo 109/1992.
Concludendo, in relazione ai prodotti sfusi, mentre è la normativa europea a imporre l’obbligo per l’operatore del settore alimentare di indicare la presenza di allergeni in tali alimenti, è la normativa italiana – nel caso specifico il decreto legislativo 109/1992 – che disciplina le modalità secondo cui tali informazioni devono essere prestate. Si coglie l’occasione per far presente che il tale decreto è attualmente in fase di revisione e, pertanto, il quadro normativo per i prodotti sfusi sopra descritto potrà essere soggetto a modifiche in futuro.

 

Ti potrebbero interessare