No. Il decreto interministeriale 9 dicembre 2016 si applica (art. 1) solamente ai tipi di latte e prodotti lattiero-caseari elencati nell’allegato 1 del medesimo decreto, preimballati ai sensi dell’art. 2 del regolamento (UE) 1169/2011 e destinati al consumo umano, con l’eccezione dei medesimi prodotti qualora biologici, Dop o Igp.
L’allegato 1 del decreto ricalca a grandi linee il capitolo 4 della nomenclatura combinata dell’Unione europea ed, in particolare, prevede:
· latte1 e crema di latte, non concentrati né addizionati con zuccheri o altri edulcoranti;
· latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri edulcoranti;
· latticello, latte e crema coagulata, yogurt, kefir ed altri tipi di latte e creme fermentate o acidificate, sia concentrate che addizionate di zucchero o di altri edulcoranti aromatizzate o con l’aggiunta di frutta o di cacao;
· siero di latte, anche concentrato o addizionato di zucchero o di altri edulcoranti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche addizionati di zucchero o di altri edulcoranti, non nominati né compresi altrove;
· burro e altre materie grasse provenienti dal latte; creme lattiere spalmabili;
· formaggi, latticini e cagliate;
· latte sterilizzato a lunga conservazione;
· latte Uht a lunga conservazione.
I gelati, oltre a non essere nominativamente elencati nell’allegato di cui sopra, sono inclusi nel capitolo 2105 della nomenclatura combinata.
