Le Linee guida della DG Sante della Commissione europea sull’attuazione di alcune disposizioni del regolamento (UE) 853/2004 stabiliscono chiaramente al punto 4.5, in relazione agli stabilimenti di riconfezionamento, quanto segue:
«Stabilimenti di riconfezionamento
In questi stabilimenti si ritirano dagli imballaggi i prodotti d’origine animale che erano stati in precedenza confezionati in un altro stabilimenti. La sballatura e il riconfezionamento possono essere combinati con operazioni di taglio degli alimenti.
Gli stabilimenti di riconfezionamento trattano prodotti d’origine animale non protetti. Quando questi prodotti sono contemplati dall’allegato III del regolamento, tali stabilimenti rientrano necessariamente nel campo d’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento. Essi vanno pertanto riconosciuti.
È un approccio del tutto logico, poiché le operazioni condotte presso questi stabilimenti possono porre nuovi rischi.
Per garantire la tracciabilità, gli operatori del settore alimentare non possono immettere nel mercato prodotti d’origine animale trattati in uno stabilimento di riconfezionamento se non recano il marchio d’identificazione di quest’ultimo».
I prodotti lattiero-caseari sono contemplati dalla sezione IX dell’allegato III del regolamento (UE) 853/2004 ed inoltre, in questo caso, vengono effettuate anche operazioni di manipolazione e trattamento del prodotto. Nessun dubbio, quindi, sul fatto che, in ossequio alla ratio della norma, lo stabilimento che effettua l’affinatura vada riconosciuto.
