Il decreto interministeriale 9 dicembre 2016 “Indicazione dell’origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattieri caseari, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori”, al suo articolo 1 prevede che lo stesso si applichi a tutti i tipi di latte ed ai prodotti lattiero-caseari di cui all’allegato 1, preimballati ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (UE) 1169/2011, destinati al consumo umano.
In particolare, l’articolo 2 del regolamento (UE) 1169/2011 dispone che “alimento preimballato” sia «l’unità di vendita destinata a essere presentata come tale al consumatore finale e alle collettività, costituita da un alimento e dall’imballaggio in cui è stato confezionato prima di essere messo in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio, ma comunque in modo tale che il contenuto non possa essere alterato senza aprire o cambiare l’imballaggio»; “alimento preimballato” non comprende gli alimenti imballati nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta (ossia, gli alimenti preincartati sul luogo di vendita e posti in vendita a libero servizio).
Anche a fronte di quanto stabilito dalla circolare del Ministero dello Sviluppo economico 24 febbraio 2017 («I prodotti lattiero-caseari oggetto di applicazione sono quelli preimballati ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera e) del regolamento (UE) 1169/2011 riportati nell’allegato 1, con esclusione, pertanto, dei prodotti venduti sfusi, di quelli imballati nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta; dei prodotti non destinati al consumatore finale in quanto destinati ad altri soggetti per essere sottoposti ad ulteriori lavorazioni (B2B) […]»), si ritiene che i prodotti preincartati sul luogo di vendita e posti in vendita a libero servizio, ossia i preimballati per la vendita diretta, e gli imballati nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore non siano soggetti al decreto in oggetto.
Si precisa che l’articolo 6 del decreto interministeriale 9 dicembre 2016 prevede che lo stesso non si applichi ai prodotti di cui all’allegato 1 legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell’Unione europea o in un Paese terzo.
