Muffe e lieviti in pane casareccio, la normativa di riferimento

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Da campionatura ufficiale di “pane casereccio
confezionato” effettuata presso un supermercato
si è riscontrata la presenza di muffe e …

Secondo l’articolo 1 della legge 283/1962, la denuncia
all’autorità giudiziaria da parte dell’autorità
competente per il controllo ufficiale a seguito
di campionamento ed analisi che rivelino una
non conformità con i requisiti di legge può essere
fatto solo laddove l’operatore del settore alimentare
interessato:

• non abbia richiesto la revisione delle analisi
nei 15 giorni successivi alla loro comunicazione
da parte dell’autorità competente per il
controllo ufficiale;
• abbia richiesto, dentro lo stesso termine, detta
revisione all’Istituto superiore di Sanità e le
analisi effettuate da quest’ultimo abbiano
confermato il risultato delle
analisi di prima istanza.

L’articolo 42 della legge 580/1967, concernente
la disciplina per la lavorazione
e il commercio dei cereali, degli sfarinati,
del pane e delle paste alimentari, prevede
disposizioni sostanzialmente analoghe
per quanto riguarda l’identificazione
di non conformità in sede di controllo
ufficiale su tali prodotti.
Sulla base di una prima analisi della
normativa, come tale necessariamente
sommaria, non essendo stabiliti dalla
legislazione europea né da quella nazionale
limiti specifici per la presenza
di muffe e lieviti in prodotti da forno,
incluso il pane, ma venendo piuttosto
utilizzati nel contesto di controlli ufficiali
“valori guida” stabiliti a livello regionale,
il cattivo stato di conservazione
di cui alla lettera b) dell’articolo 5
della legge 283/1962 sembrerebbe
essere il fondamento giuridico più appropriato
per la denuncia da presentarsi
nel caso di specie.

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