Controlli ufficiali e mancata collaborazione dell’Osa

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L’operatore del settore alimentare che non rispetti
e non collabori con i controllori ufficiali,
per quanto riguarda il rispetto di orari e appuntamenti,
a …

Poiché, in base al regolamento (CE) 882/2004,
gli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti
sono tenuti a sottoporsi ad ogni ispezione
o audit, effettuati a norma del suddetto
provvedimento, nonché a coadiuvare il personale
dell’autorità competente nell’assolvimento
dei suoi compiti, la loro mancata collaborazione
comporta l’adozione di provvedimenti, da
parte dell’autorità compente, che consistono in
qualsiasi misura da loro ritenuta opportuna, fino
alla sospensione o al ritiro del riconoscimento
dello stabilimento ovvero alla chiusura dell’attività.

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