Il titolare di una macelleria, qualora voglia prolungare la conservabilità della carne fresca di bovino, deve confezionarla sottovuoto presso il proprio punto vendita e deve prevedere che, su ogni confezione, venga apposta un’etichetta riportante le informazioni con i dati relativi agli obblighi di rintracciabilità, previsti, per la carne bovina, dal regolamento (CE) 1760/2000 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il nome della parte anatomica e le modalità di conservazione.
Da un punto di vista pratico, è necessario indicare le informazioni previste per i preincarti, ambito nel quale ricade questa tipologia di confezionamento.
Bisogna inoltre predisporre, nel Piano di Autocontrollo, una procedura che preveda quanto sopra descritto.
