L’articolo 8 del regolamento (CE) 1069/2009 stabilisce che gli animali selvatici sospetti di essere affetti da malattie trasmissibili all’uomo e agli animali, ovvero infetti, rientrano tra i materiali di categoria 1, così come definiti nel suddetto regolamento.
L’art. 19 della norma, relativo alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento, stabilisce che, in deroga, l’autorità competente, in base alle proprie valutazioni sul pericolo di diffusione di una malattia infettiva, può consentire lo smaltimento, attraverso incenerimento o sotterramento o attraverso altri mezzi, in loco, sotto controllo ufficiale, dei materiali di categoria 1 di cui all’articolo 8, lettera a), punto v). Tale deroga, in particolare, viene concessa per lo smaltimento in zone isolate e inaccessibili ai mezzi per la raccolta e il trasporto per il successivo smaltimento della carcassa presso impianti riconosciuti di categoria 1.
Salvo i diversi ordinamenti regionali, l’autorità sanitaria locale è il sindaco, che autorizza le “zone isolate” nell’ambito delle aree individuate.
Quanto sopradescritto viene ribadito dal regolamento (CE) 142/2011, capo III, sezione 1, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) 1069/2009.
