L’allegato III, sezione VII, capitolo VII, del regolamento
(CE) 853/2004 così recita:
«Marchiatura di identificazione ed etichettatura
1. L’etichetta, compreso il marchio di identificazione,
deve essere resistente all’acqua.
2. Ferme restando le disposizioni generali in materia
di marchi di identificazione di cui all’allegato II,
sezione I, l’etichetta deve recare le seguenti informazioni:
a) specie di molluschi bivalvi (denominazione comune
e denominazione scientifica);
b) data di imballaggio, con indicazione almeno del
giorno e del mese. In deroga alla direttiva
2000/13/CE, il termine minimo di conservazione
può essere sostituito dalla menzione “Questi animali
devono essere vivi al momento dell’acquisto”.
3. Una volta che ne abbia frazionato il contenuto,
il venditore al dettaglio deve conservare per almeno
60 giorni l’etichetta apposta su ogni imballaggio
di molluschi bivalvi vivi che non siano imballati
in colli per la vendita al minuto».
La definizione di commercio al dettaglio di cui all’articolo
3, paragrafo 1, n. 7, del regolamento (CE)
178/2002 è chiara nell’includere anche i ristoratori
in tale modalità di vendita, implicando «la movimentazione
e/o trasformazione degli alimenti e il
loro stoccaggio nel punto di vendita o di consegna
al consumatore finale, compresi i terminali di distribuzione, gli esercizi di ristorazione, le mense di
aziende e istituzioni, i ristoranti e altre strutture di
ristorazione analoghe, i negozi, i centri di distribuzione
per supermercati e i punti di vendita all’ingrosso
».
Pertanto, si conferma la sussistenza dell’obbligo di
conservazione dell’etichetta/reticella dei molluschi
bivalvi vivi, per 60 giorni dopo il frazionamento,
anche a carico dei ristoratori.
