Per quanto attiene all’indicazione degli additivi,
il regolamento (UE) 1169/2011 prevede che possano
non essere indicati nell’elenco degli ingredienti
in due casi:
• se la loro presenza in un determinato alimento
è dovuta unicamente al fatto che erano
contenuti in uno o più ingredienti dell’alimento,
conformemente al principio del trasferimento
(ai sensi dell’articolo 18, paragrafo
1, lettere a) e b), del regolamento (CE)
1333/2008), purché non svolgano una funzione
tecnologica nel prodotto finito, oppure
• se gli additivi sono utilizzati come coadiuvanti
tecnologici.
Inoltre, occorre segnalare che gli additivi devono
essere comunque indicati, salva l’applicazione
delle due deroghe citate, anche in quei casi
in cui l’ingredientistica di un ingrediente composto
possa essere omessa, come, ad esempio,
nel caso in cui lo stesso intervenga in misura inferiore
al 2% del prodotto finito (allegato VII,
parte D).
In linea generale, quindi, gli additivi vanno sempre
indicati nell’elenco degli ingredienti, a meno
che non trovino applicazione le esenzioni specificamente
previste dal regolamento.
Una volta accertata la mancata applicazione delle deroghe di legge, quindi, gli additivi impiegati
nel prosciutto cotto vanno indicati nell’elenco
degli ingredienti del prodotto finito (il tramezzino).
