Allo stato attuale, considerando che le bevande calde sono classificabili come alimenti non preimballati, trova applicazione l’articolo 44 del regolamento (UE) 1169/2011, secondo il quale è richiesta l’indicazione in etichetta degli allergeni, mentre la prescrizione delle altre informazioni è rimessa agli Stati membri.
Questa tipologia di prodotti, salvo prescrizioni nazionali specifiche, può quindi essere considerata esente dall’obbligo di riportare la dichiarazione nutrizionale.
Si tenga comunque in considerazione che il suddetto regolamento, all’articolo 30, paragrafo 5, prevede che quando l’etichettatura degli alimenti non preimballati contiene una dichiarazione nutrizionale, questa possa avere un contenuto ridotto, limitato solo al valore energetico oppure al valore energetico, alla quantità dei grassi, degli acidi grassi saturi, degli zuccheri e del sale.

PFAS, l’affidabilità delle analisi parte dalla strumentazione
La scelta della colonna LC più adatta è fondamentale per centrare l’obiettivo