Non esiste una differenza stabilita dalla normativa
tra deposito e punto di transito: le due tipologie
di attività possono quindi essere assimilabili
per quanto riguarda i prerequisiti strutturali.
In particolare, il deposito prevede lo stazionamento
della carne per alcune ore a temperatura
controllata (non superiore a 3 °C)
e la struttura adibita a deposito deve rispettare
i requisiti strutturali previsti dall’allegato
II del regolamento (CE) 852/04.
Ad
esempio, viene previsto che le strutture
“destinate” ai prodotti alimentari siano costruite
in materiale liscio e sanificabile, tale
da consentire un’adeguata manutenzione,
pulizia e/o disinfezione ed evitare la formazione
di condensa o muffa indesiderabile
sulle superfici.
I locali, inoltre, devono essere
dotati di sistemi di protezione, di lotta agli
infestanti e di attrezzature a temperatura
controllata, con sufficiente capacità per
mantenere i prodotti alimentari in condizioni
adeguate di temperatura nonché progettate
in modo che la temperatura possa essere
controllata e, ove opportuno, registrata.

PFAS, l’affidabilità delle analisi parte dalla strumentazione
La scelta della colonna LC più adatta è fondamentale per centrare l’obiettivo