Il regolamento (UE) 1169/11, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, impone l’obbligo di riportare in etichetta la quantità di un ingrediente utilizzato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento quando tale ingrediente figura nella denominazione dell’alimento stesso.
Nel caso specifico del prodotto “croissant alla ciliegia”, deve essere quindi riportata la percentuale dell’ingrediente caratterizzante “farcitura alla ciliegia”.
Inoltre, il Ministero per l’Industria ha emanato il 31 marzo del 2000 la circolare n. 165, allo scopo di fornire orientamenti circa l’applicazione dell’art. 8 del decreto legislativo 109/1992 (per il momento ancora in vigore), ossia circa la dichiarazione della quantità degli ingredienti che figurano nella denominazione di vendita o sono posti in rilievo nell’etichettatura. Tale circolare precisa che, nel caso in cui venga riportato nella denominazione dell’alimento anche un ingrediente dell’ingrediente composto, è necessario indicarne la quantità. Nel caso del “croissant alla ciliegia” andranno pertanto riportate nell’elenco degli ingredienti la percentuale di “farcitura alla ciliegia” (ingrediente composto) e la percentuale di “polpa di ciliegia”, come di seguito riportato:
Ingredienti: Farina di grano tenero, farcitura alla ciliegia 25% (polpa di ciliegia X%, zucchero, gelificanti: pectina, correttori di acidità: acido citrico, aromi), margarina vegetale (grasso di palma, acqua, olio di girasole), lievito naturale (grano), zucchero, uova, latte, sale, aromi
