Etichettatura, la dicitura ‘a basso contenuto di zuccheri’ non è collegabile con indicazioni relative ad un’alimentazione per diabetici

Condividi

Un laboratorio di gelateria artigianale, con vendita diretta al pubblico, vorrebbe produrre un gelato a basso tenore di zuccheri, anche mediante l’impiego di …

Per poter definire un prodotto alimentare “a basso contenuto di zuccheri” è necessario rispettare quanto disposto dall’allegato del reg. (CE) 1924/06 e successive modifiche e integrazioni («l’indicazione che un alimento è a basso contenuto di zuccheri e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene non più di 5 g di zuccheri per 100 g per i solidi o 2,5 g di zuccheri per 100 ml per i liquidi»).
Per quanto riguarda le analisi, l’art. 6 del suddetto regolamento prevede che l’operatore che formula l’indicazione nutrizionale giustifichi l’impiego dell’indicazione stessa. Analisi nutrizionali di laboratorio sono sicuramente lo strumento necessario per attestare quanto dichiarato. Le analisi e i documenti comprovanti il rispetto del regolamento stesso e quindi la veridicità dell’indicazione nutrizionale possono inoltre essere richieste dall’Autorità competente di controllo.
È bene precisare che non è possibile collegare l’indicazione “a basso contenuto di zuccheri” con indicazioni relative ad un’alimentazione per diabetici. In questo caso, infatti, si rientrebbe nella casistica di alimenti a fini medici speciali e destinati ad un’alimentazione particolare. Questa tipologia di prodotti può essere commercializzata solo se preconfezionata e deve rispettare la specifica normativa di riferimento.

Ti potrebbero interessare