Conservazione degli alimenti preimballati

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Fermo restando quanto può essere suggerito dal Piano di autocontrollo, in una farmacia dove nel periodo estivo e di chiusura le temperature interne possono …

Il venditore ha l’obbligo di conservare gli alimenti preimballati, siano essi esposti per la vendita o stoccati in magazzino, nel rispetto delle condizioni di conservazione riportate sull’imballaggio o su un’etichetta ad esso apposta e stabilite dal produttore.
Se non viene indicata una temperatura massima alla quale conservare i prodotti, non è obbligatorio dotare il locale o il magazzino di un sistema di climatizzazione, né quindi le relative registrazioni della temperatura.
Tuttavia, nel caso in cui tra le modalità di conservazione sia presente la dicitura “conservare in luogo fresco”, utilizzata spesso per molte tipologie di prodotti non deperibili, la conservazione a temperature intorno ai 30 °C potrebbe causare un deperimento, anche solo organolettico, dei prodotti. È quindi opportuno evitare lo stoccaggio di questi alimenti nel periodo estivo di chiusura.

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