Il Piano regionale lombardo straordinario di sorveglianza del rischio aflatossine nella catena alimentare di produzione del latte e dei prodotti a base di latte prevede le seguenti modalità di campionamento.
· Aziende di produzione di latte: viene effettuato un campionamento sul latte di massa, in assenza di sospetto e senza vincolo del prodotto (il prelievo è ufficiale anche se in assenza delle aliquote che permettono il diritto alla difesa). In caso di superamento del tenore massimo stabilito dal reg. (CE) n. 1881/2006 per aflatossina M1, in campioni prelevati in autocontrollo, il Servizio Veterinario verifica le azioni correttive messe in atto dall’Operatore del settore alimentare sul latte non conforme. In alternativa, il latte delle successive mungiture può essere avviato, in vincolo alla trasformazione. Il latte ed i prodotti possono essere svincolati solo dopo l’invio della dichiarazione di rientro da parte dell’operatore del settore alimentare (Osa) a seguito dell’esito anche del primo test rapido e il successivo esito favorevole di conferma di un campione ufficiale prelevato dai Servizi Veterinari.
· Centri di raccolta latte, stabilimenti di trattamento termico e di trasformazione: viene effettuato , in base ad una corretta analisi del rischio, un campionamento ufficiale sul latte dalla cisterna, ai sensi del reg. (CE) 401/2006 e successive modifiche e d.p.r. 327/80, senza vincolo del prodotto.
In caso di conferma del superamento del tenore massimo stabilito dal reg. (CE) 1881/2006 per aflatossina M1, in campioni prelevati in autocontrollo, il Servizio Veterinario verifica le azioni correttive messe in atto dall’Osa sul latte non conforme e procede ad un campionamento sulle aziende conferenti il latte segnalate come non conformi.
In caso di superamento del tenore massimo a seguito di campionamento ufficiale, il latte dovrà essere prontamente destinato alla distruzione come materiale di categoria 1, ai sensi dell’art. 8, lettera d), e dell’art. 12 del regolamento (CE) 1069/2009.
Il valore soglia esiste solo per il latte crudo (reg. (CE) 1881/2006) mentre non esiste per legge un valore soglia per i formaggi. Per tali prodotti esistono comunque indicazione da parte di circolari ministeriali.
Si segnala, infine, che la diluizione è vietata.
