Trasporto di prodotti alimentari con merce di diversa natura

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Nell’allegato II, capitolo IV, del regolamento (CE) 852/2004 si afferma che: …

Come correttamente evidenziato, il trasporto promiscuo di alimenti di diversa natura ovvero di prodotti alimentari con altre merci è soggetto alla condizione che i vari prodotti siano «separati in maniera efficace». Tale requisito deve venire interpretato alla luce del contesto normativo di riferimento, il regolamento (CE) 852/04, il cosiddetto “Igiene 1”, che definisce l’igiene degli alimenti come l’insieme delle pratiche e delle misure necessarie a garantire la sicurezza dei prodotti (a sua volta definita nel regolamento (CE) 178/2002, art. 14).
Ne segue che:

· i pericoli di contaminazione dei singoli alimenti durante il trasporto devono venire analizzati come punti critici nell’ambito dell’autocontrollo (Haccp), tenuto conto di ogni singolo potenziale contaminante e delle possibili modalità di contaminazione;
· alla luce dei pericoli individuati si devono stabilire e documentare adeguate procedure che contemplino azioni preventive specifiche (ad esempio, predisposizione di paratie, separazione dei pallet, selezione delle confezioni idonee, posizionamento dei prodotti non alimentari alla base dei rollbox misti);
· devono applicarsi le buone prassi igieniche previste per il trasporto degli alimenti, che comprendono pulizia e sanificazione dei vani di carico, la loro corretta manutenzione, il controllo sensoriale (visivo e olfattivo, anche tattile sui surgelati).

Quanto alle sanzioni, si applica il principio di responsabilità integrata di filiera, vale a dire che ciascuno è responsabile per la sicurezza degli alimenti nelle fasi da lui gestite (ai sensi del reg. (CE) 178/2002, art. 17). La responsabilità potrà quindi ricadere, a seconda dei casi, sia sul committente che abbia predisposto un carico inidoneo (ad esempio, rollbox sigillato e non controllabile), sia sul trasportatore che sia venuto meno ai suoi doveri o su entrambi.

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