In base all’allegato VI, parte A, punto 2, del regolamento (UE) 1169/11, per gli alimenti congelati prima della vendita e venduti decongelati, la denominazione dell’alimento deve essere accompagnata dalla designazione “decongelato”. Tale obbligo non si applica agli ingredienti presenti nel prodotto finale.
Per avere un quadro completo degli obblighi inerenti all’etichettatura di un prodotto alimentare è opportuno, però, fare riferimento anche alla normativa verticale relativa alla specifica tipologia di alimento. Nel caso della “salsa” di pomodoro prodotta da materia prima congelata, ad esempio, va tenuto presente che a tale prodotto non potrà essere attribuita la denominazione di “passata di pomodoro” poiché questa è riservata al prodotto ottenuto dalla spremitura diretta del pomodoro fresco.

PFAS, l’affidabilità delle analisi parte dalla strumentazione
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